Statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO


ART.1 - Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dall'art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Pilastri (FE), un’associazione non riconosciuta, operante nei settori della ginnastica sportiva, artistica e ritmica, che assume la denominazione di “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARTISTICA ANTARES” abbreviabile “A.S.D. ARTISTICA ANTARES”
Il colore sociale è AZZURRO e l’emblema è rappresentato da UNA STELLA.
Essa aderisce alla FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA riconosciuta dal CONI e si obbliga a rispettarne i regolamenti e gli statuti nazionali, nonché adottarne la relativa tessera nazionale e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di tutela sanitari ed economici, nei confronti della stessa, secondo le norme vigenti e le disposizioni emanate dai componenti gli organi federali.
Accetta inoltre di conformarsi alle norme e direttive del CONI, CIO, delle Federazioni Sportive e degli Enti di Promozione Sportiva da essi riconosciuti a cui potrà aderire in seguito.
ART.2 - L'Associazione sportiva ha carattere volontario e democratico. Essa non ha alcun fine di lucro, intende valorizzare l'associazionismo e la pratica dello sport in generale ed in particolare nella disciplina della ginnastica in tutte le sue forme e tipi di competizioni, anche attraverso la pratica agonistica ed anche come servizio sociale e ricreativo, per la valorizzazione della persona umana, per un miglioramento della qualità della vita dell’individuo e quindi della collettività.
In particolare l’associazione svolge le sue attività sportive rinvolgendosi ai bambini, ai ragazzi ai giovani, e agli adulti.
ART.3 - L'Associazione, si propone di:
a) Incoraggiare, promuovere e favorire lo svolgimento di attività della ginnastica nelle sue varie discipline: artistica e ritmica.
b) Formare atleti e squadre per la partecipazione a gare sportive;
c) Partecipare alla promozione e gestione di manifestazioni sportive pubbliche nonché organizzare e partecipare ad eventi agonistici, anche in collaborazione con altre associazioni e federazioni;
d) Promuovere corsi didattici per l’avviamento, l’aggiornamento e perfezionamento delle attività sportive istituzionali;
e) Promuovere ogni altra iniziativa idonea a favorire l’attività ginnica e sportiva in genere, tra gli associati.
ART.4 – L’Associazione sportiva, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà effettuare occasionali raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, nel rispetto delle norme vigenti in merito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sport dilettantistico.
ART.5 - L'associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcuno scopo di lucro, esercitare attività di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.
SOCI
ART.6 - Il numero di soci è illimitato.
Possono aderire all'associazione tutte le persone che condividono le finalità dell’associazione. Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato) il quale deve pronunciarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta medesima; è ammesso il silenzio assenso.
L’adesione a socio si perfeziona con l’iscrizione del nominativo nell’elenco soci.
L’età minima necessaria per l’ammissione in qualità di Socio atleta è di 3 anni. In caso di Soci atleti minorenni la relativa domanda di associazione dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
I soci minorenni e fino al quindicesimo anno di età, al fine di esercitare il diritto al voto attivo e passivo, saranno rappresentati da colui o colei che esercita la patria potestà cioè un genitore o un tutore.
I soci dal sedicesimo anno di età e fino al compimento della maggior età, godono del diritto al solo voto passivo, perciò non potranno essere eletti a nessuna carica di responsabilità quale presidente e consigliere; anche per questa categoria vale la possibilità di farsi rappresentare da un genitore o tutore al fine di godere anche del voto attivo, quindi essere eletti a ricoprire cariche di responsabilità.
Tutti i soci hanno il dovere e il diritto di partecipare attivamente alle iniziative indette e hanno pieno diritto di voto particolarmente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione dei rendiconti consuntivi e preventivi, garantendo la democraticità dell'associazione.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Ogni socio può esprimere un solo voto. E’ ammesso il voto per delega nella misura di massimo 2 deleghe.
Tutti i soci in possesso dei prescritti requisiti possono concorrere alle cariche sociali.
ART.7 - I soci sono tenuti:
a) Al pagamento della tessera federale o di quote sociali annuali entro il 31 marzo di ogni anno e contributi democraticamente deliberati richiesti; trascorsa tale data il socio si esclude automaticamente (il periodo di associazione va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);
b) All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
c) Ad osservare comportamenti che non danneggino in alcun modo moralmente e materialmente l’associazione;
I soci possono essere esclusi per inosservanza di quanto indicato ai punti a) b) c) del presente articolo. L'esclusione per cause di cui ai punti b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l’interessato; il medesimo può chiedere che la decisione sia rimessa all'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE


ART.8 - La dotazione patrimoniale dell'Associazione costituisce il fondo comune della stessa. Tale fondo è a tutela dei creditori ed è costituito dalle quote e contributi di aderenti e terzi, da erogazioni e lasciti anche in denaro, donazioni di modico valore e da proventi derivanti da attività sociali.
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
b) dal materiale, attrezzi sportivi ed indumenti;
c) da tutti gli altri beni immobili e mobili appartenenti all’associazione stessa.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso o esclusione.

BILANCIO

ART.9 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico-finanziario consuntivo è predisposto, in tempo utile, dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro i termini statutari (vedi art. 11 dello statuto).
L'Assemblea che approva il rendiconto delibera sulla destinazione degli eventuali residui che dovranno essere utilizzati, in ogni caso, in armonia con le finalità istituzionali dell'organizzazione.
ART.10 - E' assolutamente esclusa qualsiasi forma di ripartizione diretta e indiretta di utili/ proventi fra soci.

ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea Generale dei Soci (ordinaria e straordinaria);
b) Il Presidente;
c) Il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEE

ART.11 - L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.
L’assemblea dei soci in forma ordinaria ha il compito di:
• Approvare il rendiconto economico-finanziario;
• Deliberare un rendiconto preventivo;
• Procedere alla nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo, alla scadenza;
• Approvare o modificare eventuali regolamenti interni;
• Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
L’assemblea dei soci in forma straordinaria ha il compito di:
• Deliberare sulle modifiche statutarie;
• Deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo.
Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, devono essere convocate almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante ogni forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo e di norma via posta, ma anche via Internet, via telefono.
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza ed eventualmente la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione comunque diversa dalla data fissata per la prima.
Inoltre l'assemblea può essere anche convocata dai soci e associati ai sensi dell'art. 20 del C.C. ( da almeno un decimo del corpo sociale) e quando se ne ravvisi la necessità, presentando domanda al Presidente e proponendo l’ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
Deve essere assicurato il libero diritto di voto.
E’ ammesso il voto per delega ed ogni socio può rappresentare al massimo 2 soci, mediante semplice lettera di procura.
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che non sia soggetto a procedimenti disciplinari in corso.
ART.12 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
ART.13 - L'assemblea in forma straordinaria, richiesta, tra l'altro, per la modifica dello Statuto dell'associazione, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei soci.
Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati.
Per lo scioglimento dell’associazione occorre sempre un’assemblea straordinaria e la maggioranza indicata all’art. 18 dello statuto.
ART.14 - L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Consigliere nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.
Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni in occasione di assemblee elettive avvengono con votazione segreta. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.15 - Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri eletti tra gli associati.
I Consiglieri restano in carica per un periodo di 4 anni e sono sempre rieleggibili. Sono tesserati FGI. Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.
E’ fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla Federazione Ginnastica d’Italia.
Risultano eletti i Soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
• Nominare il Vice Presidente ed eventualmente altri ruoli o funzioni tra i Consiglieri;
• Deliberare sull’accettazione o meno di nuovi soci o sull’esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all’interesse dell’associazione;
• Stabilire la quota sociale e le modalità di versamento alla associazione.
• Promuovere l’attività sportiva, agonistica, ricreativa e sociale dell’associazione in conformità ai principi contemplati dall’Art. 2 e 3 del presente statuto;
• Riunirsi ogni qualvolta sia necessario per deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell’associazione;
• Deliberare eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’associazione;
• Redigere per tempo il rendiconto economico-finanziario in forma leggibile da presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione.
• Redigere bilancio preventivo, da far approvare all’assemblea dei soci.
In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo in numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene per surroga secondo l’ordine della graduatoria personale verificatasi nell’elezione assembleare.
Qualora vengano a mancare tali presupposti il Presidente ed il Consiglio Direttivo non decadono e dovranno provvedere al reintegro, per elezione a maggioranza dei voti, dei Consiglieri mancanti, nella prima Assemblea Ordinaria utile. I Consiglieri così eletti durano in carica fino alla scadenza naturale dei Consiglieri sostituiti.
Le dimissioni del Presidente dell’Associazione o della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo - anche non contemporanee - comportano la decadenza di tutto il Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni, dell’Assemblea Generale Ordinaria per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni. Rimane in carica solo il Presidente per l’ordinaria amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea Generale Ordinaria.
In caso di impedimento definitivo del Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, o il Consigliere più anziano di carica, assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 giorni dall’evento, della prescritta Assemblea Generale Ordinaria da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle cariche.
Qualora l’Assemblea generale ordinaria dei Soci non approvi il bilancio con il voto contrario di almeno i due terzi dei presenti o rappresentati, il Presidente e l’intero Consiglio decadono. Il Presidente rimane in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla riunione dell’Assemblea Generale straordinaria dei Soci che deve essere convocata, a cura del Presidente stesso, nel termine improrogabile di 30 giorni dalla data di decadenza e da effettuarsi al massimo entro i successivi 15 giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno 2/3 dei Consiglieri.

IL PRESIDENTE

ART.16- Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale nei confronti dei terzi e deve essere tesserato per la FGI.
Ha le seguenti deleghe:
* la responsabilità della conservazione dei dati in base al D.Lgs.196 del 30/06/2003 (Codice in materia dei dati personali- Privacy);
* la responsabilità sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in base alla legge D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008 se non delegato altra persona;
* la nomina di avvocati per le questioni di carattere legale, riguardanti l’Associazione, a spese dell’Associazione medesima.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le assemblee; ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni.
In caso di sua assenza o impedimento le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.
Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.

SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ART.18- In caso di scioglimento dell’associazione, deliberato dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati,con ammissione di 2 deleghe per socio, il patrimonio netto residuo, dedotte le passività, è destinato dall’assemblea a fini sportivi o a fini generali di pubblica utilità ovvero ad enti che comunque li perseguono e secondo le disposizioni di legge, a tal fine potrà essere sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della L. n.662/96.
Copia del verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria concernente lo scioglimento dell’Associazione e della Situazione Patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviato per conoscenza alla Federazione Ginnastica d’Italia.
Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d’appartenenza.
ART.19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni, sia Nazionali che Regionali.


Approvato il 12 settembre 2011 in Assemblea Straordinaria dei Soci


IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO

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